Art. 2457-ter Codice Civile

Provision soppressa dal D.Lgs. 6/2003 (Art. 2457-ter)

L'articolo 2457-ter del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito il Libro V, Titolo V, Capo VI. Non è più in vigore.

Testo ufficiale Art. 2457-ter Codice Civile — Italia

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VI, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2457-ter del Codice Civile non esiste più. È stato cancellato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riscritto completamente il capitolo in cui si trovava.

Chi cerca una norma applicabile oggi deve fare riferimento alle disposizioni del nuovo capo, non a questo articolo. Non ha alcun effetto giuridico attuale.

Quando si applica

  • Non regola alcuna situazione concreta attuale, essendo abrogato.
  • Non ha alcuna applicazione in controversie societarie in corso.
  • Non può essere invocato in nessun atto o contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la sostituzione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica (vedi art. 2457).
  • Non regola la revoca degli amministratori (art. 2456).
  • Non regola la responsabilità degli accomandatari verso i terzi (art. 2461).
  • Non regola la nomina dei sindaci o il consiglio di sorveglianza (art. 2459).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2457-ter del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile