Modifiche dell'atto costitutivo: approvazione - Art. 2460
Le modifiche dell'atto costitutivo richiedono l'approvazione dell'assemblea straordinaria (maggioranze S.p.A.) e il consenso di tutti i soci accomandatari.
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica alle modifiche dell'atto costitutivo (statuto) di una società in accomandita per azioni. Per essere valide, tali modifiche devono essere approvate dall'assemblea straordinaria dei soci, con le stesse maggioranze previste per le società per azioni (S.p.A.).
Inoltre, è richiesto il consenso unanime di tutti i soci accomandatari (i soci che rispondono illimitatamente e gestiscono la società). Se anche un solo accomandatario si oppone, la modifica non può essere adottata.
La doppia approvazione serve a proteggere i soci accomandatari, che hanno una responsabilità personale, da modifiche non volute dell'atto costitutivo.
Quando si applica
- Modificare la denominazione sociale della società in accomandita per azioni.
- Aumentare o ridurre il capitale sociale, con conseguente modifica dell'atto costitutivo.
- Cambiare la durata della società, ad esempio prorogandola.
- Modificare i diritti patrimoniali o amministrativi attribuiti alle azioni.
- Introdurre una nuova categoria di azioni o modificare le regole di trasferimento delle partecipazioni.
Cosa questo articolo non dice
- La nomina o la revoca degli amministratori (regolata dagli articoli 2456 e seguenti, non da questo articolo).
- Le decisioni ordinarie di gestione, come l'approvazione del bilancio, che non modificano l'atto costitutivo.
- La costituzione iniziale della società (disciplinata dall'articolo 2463).
- Le modifiche alla compagine sociale (ingresso o uscita di soci accomandatari) che non comportino modifica dell'atto costitutivo (in tal caso si applicano altre norme).
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