Stima dei conferimenti in natura e crediti - Art. 2465
Chi conferisce beni in natura o crediti in una S.r.l. deve allegare la relazione giurata di un revisore legale che ne attesti il valore. Art. 2465.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. 192 La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.(147) Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. ------------------ AGGIORNAMENTO (147) Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera ll che "all' articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»". ------------------ AGGIORNAMENTO (192) Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 , ha disposto (con l'art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone l'obbligo di allegare all'atto costitutivo della società una relazione giurata di stima quando un socio apporta beni in natura o crediti anziché denaro. La stima deve essere eseguita da un revisore legale o da una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro.
La relazione deve descrivere in dettaglio i beni o i crediti conferiti, indicare chiaramente i criteri di valutazione adottati ed attestare che il loro valore finale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.
La medesima disciplina si applica agli acquisti effettuati dalla società nei due anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, se riguardano beni o crediti di soci fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, previa autorizzazione dei soci.
Quando si applica
- Un socio apporta un immobile alla S.r.l. al posto del versamento in denaro al momento della costituzione
- Un socio fondatore cede alla società un credito commerciale vantato verso terzi a titolo di conferimento
- La società acquista un fabbricato da un proprio amministratore nei due anni dall'iscrizione per un valore pari al decimo del capitale sociale
Cosa questo articolo non dice
- Conferimento di somme in denaro o prestazione di opere e servizi nella S.r.l., disciplinati dall'articolo 2464
- Procedura di stima dei beni in natura nelle società per azioni, regolata dall'articolo 2343
- Conseguenze della morosità del socio che non esegue i versamenti dovuti, disciplinata dall'articolo 2466
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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