Art. 2465 Codice Civile

Stima dei conferimenti in natura e crediti - Art. 2465

Chi conferisce beni in natura o crediti in una S.r.l. deve allegare la relazione giurata di un revisore legale che ne attesti il valore. Art. 2465.

Testo ufficiale Art. 2465 Codice Civile — Italia

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. 192 La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.(147) Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. ------------------ AGGIORNAMENTO (147) Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera ll che "all' articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»". ------------------ AGGIORNAMENTO (192) Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 , ha disposto (con l'art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone l'obbligo di allegare all'atto costitutivo della società una relazione giurata di stima quando un socio apporta beni in natura o crediti anziché denaro. La stima deve essere eseguita da un revisore legale o da una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro.

La relazione deve descrivere in dettaglio i beni o i crediti conferiti, indicare chiaramente i criteri di valutazione adottati ed attestare che il loro valore finale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.

La medesima disciplina si applica agli acquisti effettuati dalla società nei due anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, se riguardano beni o crediti di soci fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, previa autorizzazione dei soci.

Quando si applica

  • Un socio apporta un immobile alla S.r.l. al posto del versamento in denaro al momento della costituzione
  • Un socio fondatore cede alla società un credito commerciale vantato verso terzi a titolo di conferimento
  • La società acquista un fabbricato da un proprio amministratore nei due anni dall'iscrizione per un valore pari al decimo del capitale sociale

Cosa questo articolo non dice

  • Conferimento di somme in denaro o prestazione di opere e servizi nella S.r.l., disciplinati dall'articolo 2464
  • Procedura di stima dei beni in natura nelle società per azioni, regolata dall'articolo 2343
  • Conseguenze della morosità del socio che non esegue i versamenti dovuti, disciplinata dall'articolo 2466

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