Regole sui conferimenti nella s.r.l. - Art. 2464
I conferimenti in s.r.l. richiedono il versamento di almeno il venticinque per cento in denaro alla firma. Entro novanta giorni se cade la pluralità. Art. 2464.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto . Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce i criteri per la formazione del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata. La somma complessiva dei valori attribuiti ai conferimenti dei soci non può essere inferiore all'ammontare totale del capitale della società. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, il conferimento deve essere effettuato in denaro contante, ma sono ammessi anche beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi, purché suscettibili di valutazione economica.
Quando il conferimento avviene in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo occorre versare all'organo amministrativo almeno il venticinque per cento dell'importo e l'intero soprapprezzo. Nel caso di costituzione da parte di un unico socio, va versato l'intero ammontare. Il versamento in denaro può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, sostituibile in ogni momento dal socio con il corrispondente importo in denaro.
I beni in natura e i crediti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione. Qualora vengano conferite prestazioni d'opera o di servizi, il socio deve garantirle per l'intero valore mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, oppure con un deposito a cauzione in denaro se previsto dall'atto costitutivo. Se nel corso della vita sociale viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere saldati entro novanta giorni.
Quando si applica
- I soci fondatori di una s.r.l. devono determinare la quota di denaro da versare agli amministratori al momento della firma dell'atto costitutivo.
- Un socio intende apportare un immobile o un credito anziché denaro contante per liberare la propria quota di partecipazione.
- Un socio propone di apportare la propria attività lavorativa o un servizio professionale garantendolo con una fideiussione bancaria.
- Una società perde la pluralità dei soci e il socio superstite deve completare i versamenti ancora dovuti sulla propria quota.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità di stima e la relazione per la valutazione dei beni in natura e dei crediti, regolate dall'Art. 2465.
- Le conseguenze e la procedura di diffida nei confronti del socio che non esegue i versamenti dovuti, previste dall'Art. 2466.
- La disciplina dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società distinti dai conferimenti a capitale, di cui all'Art. 2467.
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