Art. 2467 Codice Civile

Postergazione dei finanziamenti dei soci - Art. 2467

I finanziamenti dei soci sono postergati se eccessivo indebitamento o quando conferimento ragionevole. Non si applica ai prestiti sociali delle cooperative.

Testo ufficiale Art. 2467 Codice Civile — Italia

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ... . 303 311 316 Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  • (277) --------------- AGGIORNAMENTO (277) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 239) che "L' articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale". --------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2467 del Codice Civile disciplina i finanziamenti dei soci a favore della società. Stabilisce che il rimborso di tali finanziamenti è postergato, cioè viene dopo la soddisfazione degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati concessi in un momento in cui la società presentava un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale. La norma si applica ai finanziamenti in qualsiasi forma effettuati.

Tuttavia, per espressa disposizione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 2467 non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Si segnala che una modifica del primo comma dell'articolo è stata introdotta dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ma la sua entrata in vigore è stata più volte prorogata, da ultimo al 15 luglio 2022. Il testo qui riportato è quello attualmente in vigore.

Quando si applica

  • Un socio presta denaro alla sua S.r.l. quando questa ha debiti molto superiori al patrimonio netto.
  • Un socio versa un finanziamento infruttifero alla società in crisi di liquidità, invece di aumentare il capitale.
  • Una cooperativa riceve prestiti sociali dai propri soci: in questo caso la postergazione non si applica.
  • Un socio concede un finanziamento alla società in un momento in cui un terzo ragionevole avrebbe preteso un conferimento di capitale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i finanziamenti dei soci a favore di terzi o di altre società.
  • Non stabilisce l'importo massimo dei finanziamenti concessi dai soci.
  • Non riguarda i finanziamenti concessi dai soci in situazioni di normale attività senza squilibrio.
  • Non si applica ai prestiti obbligazionari o ai finanziamenti bancari.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2467 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile