Art. 247 Codice Civile

Legittimazione passiva nel disconoscimento - Art. 247

Art. 247 c.c.: litisconsorti nel disconoscimento: padre, madre, figlio. Prevede curatore per minori, interdetti, emancipati, inabilitati e morte.

Testo ufficiale Art. 247 Codice Civile — Italia

Legittimazione passiva. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nel giudizio per disconoscere la paternità (cioè per negare che un uomo sia il padre legale del bambino), la legge obbliga a citare in giudizio tre persone insieme: il presunto padre, la madre e il figlio. Tutti e tre devono essere parti del processo: sono litisconsorti necessari.

Se una di queste tre persone è minorenne o è stata dichiarata interdetta (incapace di agire), l'azione va proposta contro di lei in persona di un curatore nominato dal giudice davanti al quale si svolge il giudizio. Il curatore rappresenta la parte debole.

Se invece la persona è un minore emancipato o un maggiorenne inabilitato, l'azione è proposta contro di lei, ma deve essere assistita da un curatore nominato dallo stesso giudice.

Se il presunto padre, la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone contro le persone indicate dall'articolo precedente (quello sulla trasmissibilità dell'azione) o, se non ci sono, contro un curatore nominato dal giudice.

Quando si applica

  • Un uomo vuole disconoscere il figlio della moglie, ma la moglie è minorenne: deve citarla in giudizio in persona di un curatore nominato dal giudice.
  • La madre del bambino è morta e il presunto padre intende disconoscere la paternità: l'azione va proposta contro le persone indicate dall'articolo precedente (ad esempio i genitori della madre) o, in loro mancanza, contro un curatore.
  • Il figlio, ormai maggiorenne, vuole far dichiarare che il suo presunto padre non è il padre biologico, ma questi è interdetto: il figlio deve citare il presunto padre in persona di un curatore.
  • Un minore emancipato (ad esempio un sedicenne sposato) è chiamato in giudizio come presunto padre: l'azione è proposta contro di lui, ma assistito da un curatore nominato dal giudice.

Cosa questo articolo non dice

  • Chi pensa che l'articolo 247 stabilisca i motivi per cui si può disconoscere un figlio (ad esempio l'assenza di rapporto biologico) sbaglia: i motivi sono disciplinati altrove, non qui.
  • Chi cerca le norme sull'azione di riconoscimento di paternità non troverà risposta in questo articolo.
  • Chi crede che l'articolo regoli la nomina di un tutore per il minore in generale si sbaglia: la nomina del curatore qui è limitata a questo specifico giudizio di disconoscimento.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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