Art. 2471-bis Codice Civile

Pegno, usufrutto e sequestro di quote – Art. 2471-bis

Le quote di S.r.l. possono essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo il terzo comma dell'art. 2471, si applicano le disposizioni dell'art. 2352.

Testo ufficiale Art. 2471-bis Codice Civile — Italia

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le quote di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) possono essere costituite in pegno, usufrutto o sottoposte a sequestro. L'articolo 2471-bis lo prevede espressamente.

Per determinare i diritti del creditore pignoratizio, dell'usufruttuario o del custode (ad esempio, il diritto di voto e la riscossione degli utili), la norma rinvia alle disposizioni dell'articolo 2352, che riguardano le stesse situazioni per le azioni di società per azioni.

Il rinvio è però subordinato a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2471, che disciplina l'espropriazione della partecipazione. Tale comma può contenere regole speciali che prevalgono su quelle generali dell'articolo 2352.

Quando si applica

  • Un socio dà in pegno le sue quote a garanzia di un finanziamento bancario.
  • Un socio costituisce un usufrutto sulle sue quote a favore di un familiare, che ne percepisce gli utili.
  • Le quote di un socio vengono sequestrate nell'ambito di un procedimento penale o civile.
  • Il creditore pignoratizio esercita il diritto di voto in assemblea secondo le regole dell'articolo 2352.
  • L'usufruttuario riscuote i dividendi distribuiti dalla società.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita o cessione delle quote (è regolata dagli articoli 2469 e 2470).
  • L'espropriazione forzata delle quote (è disciplinata dall'articolo 2471).
  • La responsabilità del socio alienante per i versamenti ancora dovuti (articolo 2472).
  • Il diritto di recesso del socio (articolo 2473).

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