Cessione quota S.r.l. e versamenti dovuti Art. 2472
In caso di cessione della quota di S.r.l., chi vende risponde in solido con l'acquirente per tre anni dall'iscrizione se il nuovo socio non paga quanto dovuto.
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese , per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un socio cede la propria partecipazione in una società a responsabilità limitata prima di aver versato l'intero importo dei conferimenti dovuti, non si libera immediatamente dall'obbligo verso la società. Il venditore rimane obbligato insieme al nuovo acquirente per i versamenti ancora non effettuati.
Questa responsabilità dura per un periodo di tre anni, calcolati a partire dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Trascorso questo triennio, l'ex socio non può più essere chiamato a rispondere.
Il pagamento non può essere richiesto subito al vecchio socio. La società ha l'obbligo di domandarlo prima al nuovo socio moroso; soltanto se la richiesta verso quest'ultimo risulta infruttuosa, la società può rivolgersi all'alienante.
Quando si applica
- Un socio cede la quota prima di completare i versamenti promessi e l'acquirente non paga le somme ancora dovute su richiesta della società.
- La società tenta senza successo di riscuotere i versamenti residui dal nuovo socio e si rivolge al venditore entro tre anni dall'iscrizione del trasferimento.
- Un ex socio riceve una richiesta di pagamento dei conferimenti rimasti insoluti dopo che la richiesta della società al nuovo socio è rimasta infruttuosa.
Cosa questo articolo non dice
- I debiti della società verso fornitori, banche o terzi creditori, per i quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- La garanzia sulle qualità della quota o sul valore del patrimonio sociale, regolata dal contratto tra cedente e acquirente.
- La procedura per l'esclusione o la vendita coattiva della quota del socio moroso, disciplinata dall'articolo 2466.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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