Espropriazione della partecipazione - Art. 2471
Espropriazione delle quote di S.r.l.: pignoramento, vendita forzata, diritto della società di presentare altro acquirente entro dieci giorni allo stesso prezzo.
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 . L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce come un creditore può pignorare la quota di un socio in una società a responsabilità limitata. Il pignoramento si esegue notificando l'atto al debitore e alla società, e poi iscrivendolo nel registro delle imprese.
Se la quota non è liberamente trasferibile (ad esempio perché lo statuto richiede il consenso degli altri soci), e creditore, debitore e società non si mettono d'accordo sulla vendita, la quota viene venduta all'incanto. Tuttavia, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società può presentare un altro acquirente disposto a pagare lo stesso prezzo: in tal caso la vendita all'incanto diventa inefficace.
La stessa procedura si applica anche in caso di fallimento di un socio.
Quando si applica
- Un creditore ottiene un titolo esecutivo contro un socio di S.r.l. e vuole pignorare la sua quota per soddisfarsi.
- La quota è soggetta a clausole di gradimento che ne impediscono la libera vendita a terzi.
- Dopo un'asta giudiziaria, la società individua un compratore che offre lo stesso prezzo entro dieci giorni, annullando l'aggiudicazione.
- Un socio cade in fallimento e il curatore deve liquidare la quota secondo le regole dell'espropriazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la vendita volontaria delle quote tra soci o a terzi (disciplinata dall'art. 2469).
- Non riguarda il pegno o l'usufrutto sulle partecipazioni (previsti dall'art. 2471-bis).
- Non si applica alle azioni di società per azioni (S.p.A.), che seguono norme diverse.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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