Art. 250 Codice Civile

Riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio Art. 250

Art. 250 CC: il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio richiede l'assenso se ha compiuto quattordici anni o il consenso dell'altro genitore.

Testo ufficiale Art. 250 Codice Civile — Italia

Riconoscimento. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

  • (321) 322 Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere fatto da entrambi i genitori, sia congiuntamente sia separatamente. Può effettuare il riconoscimento anche il genitore che era già unito in matrimonio con un'altra persona al momento del concepimento. Per riconoscere il figlio occorre aver compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice nell'interesse del figlio.

L'efficacia del riconoscimento varia in base all'età del figlio. Se il figlio ha compiuto quattordici anni, il riconoscimento non produce alcun effetto senza il suo assenso. Se il figlio non ha compiuto quattordici anni, il riconoscimento da parte di un genitore non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che lo abbia già riconosciuto.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. In caso di rifiuto, il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al giudice competente, il quale adotta i provvedimenti opportuni dopo aver ascoltato il minore e assunto le informazioni necessarie.

Quando si applica

  • Un padre intende riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio, ma la madre che lo ha già riconosciuto rifiuta di prestare il consenso.
  • Un figlio che ha compiuto quattordici anni deve prestare il proprio assenso affinché il riconoscimento da parte del genitore produca effetto.
  • Un genitore che non ha compiuto il sedicesimo anno di età chiede l'autorizzazione al giudice per poter riconoscere il proprio figlio.
  • Un uomo unito in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento intende riconoscere separatamente il figlio.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità o per effetto di violenza.
  • L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità quando il genitore non effettua il riconoscimento volontario.
  • Le forme specifiche con cui effettuare la dichiarazione di riconoscimento, stabilite dall'articolo 254.

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