Art. 2507 Codice Civile

Interpretazione secondo il diritto UE - Art. 2507

L'articolo 2507 stabilisce che le norme su fusioni e scissioni societarie si interpretano e applicano in base ai principi dell'ordinamento europeo.

Testo ufficiale Art. 2507 Codice Civile — Italia

L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2507 stabilisce un criterio interpretativo vincolante per l'intero capo del Codice Civile dedicato alle operazioni di fusione e scissione societaria. Le relative disposizioni devono essere lette e applicate in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

Questo raccordo assicura che le norme interne in materia di operazioni straordinarie rimangano coordinate con le direttive e con i principi generali previsti a livello di Unione Europea.

Quando si applica

  • Interpretazione delle norme sul progetto di fusione societaria alla luce delle direttive europee.
  • Valutazione delle tutele previste per i soci o per i creditori in caso di scissione.
  • Applicazione delle formalità procedurali per operazioni di ristrutturazione societaria in armonia con il diritto comunitario.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina delle società estere con sede secondaria in Italia, regolata dall'articolo 2508.
  • Il trasferimento della sede sociale all'estero, previsto dall'articolo 2510-bis.
  • I requisiti costitutivi e la disciplina delle società cooperative, regolati dall'articolo 2511 e seguenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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