Art. 2508 Codice Civile

Sedi secondarie di società estere: Art. 2508

Disciplina gli obblighi di pubblicità e iscrizione al registro delle imprese per le società estere con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia.

Testo ufficiale Art. 2508 Codice Civile — Italia

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri. Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale. Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una società costituita all'estero stabilisce una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, non opera in modo isolato dal sistema giuridico italiano. La norma impone che per ciascuna sede secondaria vengano rispettate le disposizioni italiane sulla pubblicità degli atti sociali, con l'obbligo di depositare le informazioni relative ai rappresentanti stabili e ai loro poteri.

I terzi che compiono operazioni con la sede secondaria sono espressamente tutelati: la società estera non può opporre loro eventuali difformità tra gli atti pubblicati in Italia e quelli depositati nello Stato in cui si trova la sede principale.

Infine, gli atti e la corrispondenza della sede secondaria devono indicare il registro delle imprese presso cui è iscritta, il relativo numero di iscrizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2250, restando la sede soggetta alle leggi italiane che regolano o condizionano lo specifico esercizio dell'attività d'impresa.

Quando si applica

  • Un cliente o fornitore italiano deve verificare l'identità e i poteri del rappresentante locale di una società straniera prima di firmare un contratto.
  • La filiale italiana di una società estera invia lettere commerciali o fatture prive dell'indicazione del registro delle imprese e del numero di iscrizione.
  • Un terzo fa affidamento sugli atti depositati presso il registro delle imprese italiano e la casamadre estera eccepisce che nel proprio Paese di origine vigono documenti diversi.
  • Una società estera intende avviare una sede secondaria in Italia in un settore soggetto ad autorizzazioni o condizioni particolari previste dalla legge italiana.

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura telematica specifica di registrazione e cancellazione delle sedi secondarie di società dell'Unione Europea, prevista dall'articolo 2508-bis.
  • La responsabilità per inosservanza delle formalità pubblicitarie, regolata dall'articolo 2509-bis.
  • La disciplina del trasferimento della sede sociale dall'Italia all'estero, di cui all'articolo 2510-bis.
  • Le attività svolte da società estere prive di una sede secondaria stabile sul territorio italiano.

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