Calcolo della prevalenza mutualistica Art. 2513
L'articolo 2513 stabilisce i parametri contabili per documentare la prevalenza mutualistica in nota integrativa, con soglia oltre il cinquanta per cento.
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico ; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Gli amministratori e i sindaci di una società cooperativa devono dare prova della condizione di prevalenza mutualistica all'interno della nota integrativa del bilancio d'esercizio.
La prevalenza si accerta valutando i rapporti economici dello scambio mutualistico con i soci rispetto all'attività complessiva. I parametri previsti riguardano i ricavi da vendite o prestazioni verso i soci, il costo del lavoro dei soci oppure i costi per beni e servizi forniti dai soci. La condizione sussiste quando la quota riferita ai soci supera il cinquanta per cento del totale iscritto nelle corrispondenti voci di bilancio richiamate dall'articolo 2425.
Quando la cooperativa realizza contemporaneamente diverse tipologie di scambio mutualistico, il rispetto del requisito viene calcolato applicando la media ponderata delle relative percentuali. Nelle cooperative agricole, il calcolo si effettua specificamente verificando che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il cinquanta per cento del totale.
Quando si applica
- Compilazione della nota integrativa per attestare che i ricavi da vendite ai soci superano la metà del totale dei ricavi di vendita
- Calcolo del costo del lavoro dei soci in una cooperativa di lavoro per verificare il superamento della metà dei costi totali del lavoro
- Verifica della percentuale dei prodotti conferiti dai soci in una cooperativa agricola rispetto al totale della produzione gestita
- Applicazione della media ponderata tra più tipologie di scambi mutualistici coesistenti per documentare la prevalenza complessiva
Cosa questo articolo non dice
- Definizione dei requisiti statutari d'intrasferibilità delle riserve e limiti ai dividendi, regolata dall'articolo 2514
- Criteri generali per la qualificazione delle cooperative a mutualità prevalente, previsti dall'articolo 2512
- Disciplina della responsabilità patrimoniale della cooperativa per le obbligazioni sociali, indicata dall'articolo 2518
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