Clausole statutarie cooperativa prevalente Art. 2514
L'art. 2514 c.c. richiede clausole statutarie con limiti ai dividendi, divieto di distribuire riserve e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce le clausole rigide che devono essere inserite nello statuto di una società cooperativa per potersi qualificare a mutualità prevalente. Il fine principale è evitare che la cooperativa venga utilizzata come uno strumento di speculazione finanziaria o di accumulo di profitto individuale a favore dei soci.
Nello specifico, lo statuto deve porre un tetto massimo alla distribuzione dei dividendi sul capitale versato e alla remunerazione degli strumenti finanziari. Inoltre, deve vietare in modo assoluto la ripartizione delle riserve accumulate tra i soci e prevedere che, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio residuo (dedotto il solo capitale effettivamente versato ed eventuali dividendi) sia devoluto ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione.
Per inserire o eliminare queste specifiche clausole dallo statuto occorre un passaggio formale: la cooperativa deve deliberare la modifica tramite le maggioranze rafforzate prescritte per l'assemblea straordinaria.
Quando si applica
- I soci fondatori redigono lo statuto di una nuova cooperativa e devono inserire i limiti alla distribuzione degli utili per ottenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
- Un'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare la soppressione delle clausole mutualistiche nello statuto, determinando la perdita dei requisiti della prevalenza.
- In fase di liquidazione e scioglimento della cooperativa, i liquidatori devolvono il patrimonio residuo al fondo mutualistico competente anziché ripartirlo tra i soci.
Cosa questo articolo non dice
- I criteri numerici per calcolare concretamente se l'attività sia svolta prevalente con i soci (regolati dall'articolo 2513).
- Le procedure e le maggioranze necessarie per le modifiche ordinarie dello statuto non inerenti ai requisiti mutualistici.
- I requisiti di forma e i contenuti generali dell'atto costitutivo della società cooperativa (previsti dall'articolo 2521).
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