Art. 2514 Codice Civile

Clausole statutarie cooperativa prevalente Art. 2514

L'art. 2514 c.c. richiede clausole statutarie con limiti ai dividendi, divieto di distribuire riserve e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

Testo ufficiale Art. 2514 Codice Civile — Italia

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce le clausole rigide che devono essere inserite nello statuto di una società cooperativa per potersi qualificare a mutualità prevalente. Il fine principale è evitare che la cooperativa venga utilizzata come uno strumento di speculazione finanziaria o di accumulo di profitto individuale a favore dei soci.

Nello specifico, lo statuto deve porre un tetto massimo alla distribuzione dei dividendi sul capitale versato e alla remunerazione degli strumenti finanziari. Inoltre, deve vietare in modo assoluto la ripartizione delle riserve accumulate tra i soci e prevedere che, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio residuo (dedotto il solo capitale effettivamente versato ed eventuali dividendi) sia devoluto ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione.

Per inserire o eliminare queste specifiche clausole dallo statuto occorre un passaggio formale: la cooperativa deve deliberare la modifica tramite le maggioranze rafforzate prescritte per l'assemblea straordinaria.

Quando si applica

  • I soci fondatori redigono lo statuto di una nuova cooperativa e devono inserire i limiti alla distribuzione degli utili per ottenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
  • Un'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare la soppressione delle clausole mutualistiche nello statuto, determinando la perdita dei requisiti della prevalenza.
  • In fase di liquidazione e scioglimento della cooperativa, i liquidatori devolvono il patrimonio residuo al fondo mutualistico competente anziché ripartirlo tra i soci.

Cosa questo articolo non dice

  • I criteri numerici per calcolare concretamente se l'attività sia svolta prevalente con i soci (regolati dall'articolo 2513).
  • Le procedure e le maggioranze necessarie per le modifiche ordinarie dello statuto non inerenti ai requisiti mutualistici.
  • I requisiti di forma e i contenuti generali dell'atto costitutivo della società cooperativa (previsti dall'articolo 2521).

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