Art. 2518 Codice Civile

Solo la società cooperativa risponde - Art. 2518

Nelle società cooperative, solo la società con il suo patrimonio è responsabile per le obbligazioni sociali; i soci non rispondono personalmente.

Testo ufficiale Art. 2518 Codice Civile — Italia

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che nelle società cooperative, per i debiti e le obbligazioni della società, risponde solo la società stessa con il suo patrimonio. I soci non sono personalmente responsabili.

Questa è una caratteristica fondamentale delle cooperative, che limita il rischio dei soci all'importo delle quote o azioni sottoscritte.

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha abrogato il riferimento alla razza che era presente nel n. 1 dell'articolo 2518, insieme ad altri articoli.

Quando si applica

  • Un creditore della cooperativa non può aggredire il patrimonio personale dei soci per un debito non pagato.
  • Un socio che ha versato la sua quota non è tenuto a ulteriori contributi per coprire le perdite della cooperativa.
  • I fornitori della cooperativa possono rivalersi solo sui beni della cooperativa, non su quelli dei singoli soci.
  • In caso di fallimento della cooperativa, i creditori partecipano alla ripartizione dell'attivo sociale senza poter chiedere ai soci.
  • Un socio che si ritira dalla cooperativa non risponde dei debiti contratti dopo il recesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i debiti personali dei soci, contratti al di fuori dell'attività sociale.
  • Non regola la responsabilità degli amministratori o dei sindaci della cooperativa.
  • Non si applica alle obbligazioni per le quali un socio abbia prestato garanzia personale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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