Nozione di società cooperativa: Art. 2511
L'articolo 2511 definisce le società cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte nell'apposito albo delle cooperative.
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo definisce gli elementi essenziali di una società cooperativa. La caratteristica principale è lo scopo mutualistico, che consiste nel fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato, anziché mirare principalmente alla produzione di un utile finanziario da distribuire.
Un altro tratto distintivo è il capitale variabile, il che significa che l'entrata o l'uscita di nuovi soci non comporta la necessità di modificare ogni volta l'atto costitutivo. Per operare regolarmente e beneficiare della relativa disciplina, la cooperativa deve essere iscritta nell'apposito albo delle società cooperative.
Quando si applica
- Un gruppo di lavoratori che costituisce una cooperativa per garantirsi continuità occupazionale e condizioni contrattuali favorevoli
- Agricoltori che si associano per conferire i propri prodotti e venderli congiuntamente sul mercato con minori costi di gestione
- Utenti che fondano una cooperativa edilizia per costruire appartamenti e assegnarli ai soci al prezzo di costo
Cosa questo articolo non dice
- La definizione quantitativa della prevalenza della gestione mutualistica, disciplinata dall'articolo 2512 e seguenti
- Il numero minimo di soci richiesto per la costituzione della società
- I limiti specifici alla ripartizione dei dividendi tra i soci
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