Requisiti per l'ammissione dei soci coop - Art. 2527
L'Art. 2527 disciplina l'ammissione dei soci in cooperativa: vieta chi e' in concorrenza e limita i soci speciali a un terzo e cinque anni.
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma attribuisce all'atto costitutivo della societa' cooperativa il compito di stabilire i criteri e le regole per l'ingresso dei nuovi soci. Tali requisiti devono rispettare la finalita' mutualistica dell'ente e non possono contenere clausole discriminatorie.
La legge stabilisce un divieto assoluto di ingresso per chi esercita in proprio un'attivita' d'impresa in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, al fine di tutelare l'interesse comune della societa'.
L'atto costitutivo puo' inoltre prevedere una categoria speciale di soci destinata a chi deve svolgere un periodo di formazione o di inserimento nell'impresa. Per quest'ultima categoria sono previsti due limiti trasparenti: i soci speciali non possono superare un terzo del totale dei soci cooperatori e il loro periodo formativo non puo' durare piu' di cinque anni, trascorsi i quali godono dei medesimi diritti degli altri soci.
Quando si applica
- Un artigiano titolare di un'impresa individuale concorrente chiede di diventare socio di una cooperativa edilizia locale.
- Una cooperativa agricola definisce nello statuto i requisiti oggettivi di produzione necessari per accogliere nuovi soci coltivatori.
- Un giovane lavoratore viene inserito in cooperativa con uno statuto formativo speciale prima di acquisire i pieni diritti da socio cooperatore.
Cosa questo articolo non dice
- I passaggi operativi e le scadenze per la decisione dell'organo amministrativo sulla domanda di ammissione (regolati dall'Art. 2528).
- Le cause e le modalità per l'esclusione o il recesso di un socio già membro della societa' (disciplinate dagli Artt. 2532 e 2533).
- La posizione e la disciplina riservata ai soci finanziatori (disciplinata dall'Art. 2526).
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