Art. 2528 Codice Civile

Ammissione di nuovi soci in cooperativa: Art. 2528

Procedura per l'ammissione dei soci in cooperativa. Gli amministratori decidono e, in caso di rigetto, devono motivare entro sessanta giorni. Art. 2528.

Testo ufficiale Art. 2528 Codice Civile — Italia

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina il procedimento con cui una società cooperativa accoglie nuovi membri. La richiesta di ingresso parte dall'interessato tramite domanda scritta, sulla quale si pronuncia l'organo amministrativo. In caso di accoglimento, la decisione viene notificata al nuovo socio e registrata nel libro dei soci; il nuovo entrato deve quindi versare il valore della quota o delle azioni e l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea.

Nel caso in cui gli amministratori respingano la domanda, sono tenuti a motivare la decisione e a comunicarla al richiedente entro sessanta giorni. Il diniego degli amministratori non è definitivo: il soggetto il cui ingresso è stato rifiutato ha sessanta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere che sulla sua istanza si esprima l'assemblea dei soci.

L'assemblea valuta le domande non accolte durante la prima convocazione successiva, salvo il caso in cui venga convocata una riunione apposita. Inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di illustrare nella relazione al bilancio le motivazioni delle decisioni prese in merito all'ingresso dei nuovi soci.

Quando si applica

  • Un aspirante socio presenta domanda scritta di ingresso in una cooperativa e attende la decisione degli amministratori.
  • Un nuovo socio ammesso effettua il versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo fissato dall'assemblea.
  • L'organismo amministrativo notifica entro sessanta giorni il rifiuto motivato della domanda d'ammissione all'interessato.
  • Un candidato respinto dagli amministratori chiede entro sessanta giorni che la propria domanda venga sottoposta all'assemblea dei soci.

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti personali o professionali necessari per poter chiedere l'ammissione a socio (disciplinati dall'Art. 2527).
  • La procedura di esclusione o recesso del socio già inserito nella compagine sociale (regolati dagli Art. 2532 e 2533).
  • Le regole per il trasferimento delle quote o azioni tra soci o a terzi (previste dall'Art. 2530).

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