Art. 2521 Codice Civile

Atto costitutivo delle cooperative (Art. 2521)

L'art. 2521 c.c. elenca i 13 elementi obbligatori dell'atto costitutivo di una cooperativa (denominazione, oggetto, capitale, ecc.) e richiede l'atto pubblico.

Testo ufficiale Art. 2521 Codice Civile — Italia

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. ------------------ AGGIORNAMENTO (113) Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per costituire una società cooperativa è necessario un atto pubblico (atto costitutivo). Questo documento deve contenere obbligatoriamente tredici elementi, tra cui i dati dei soci, la denominazione, l'oggetto sociale, il capitale, le regole per l'ammissione e il recesso, la ripartizione degli utili e dei ristorni, il sistema di amministrazione, e la nomina dei primi amministratori e sindaci.

Lo statuto, anche se separato, è parte integrante dell'atto costitutivo. Inoltre, l'assemblea straordinaria può approvare regolamenti per disciplinare i rapporti mutualistici tra la società e i soci, che non siano già nell'atto costitutivo.

Quando si applica

  • Un gruppo di agricoltori vuole costituire una cooperativa per la commercializzazione dei prodotti: deve redigere un atto costitutivo con tutti gli elementi previsti.
  • Una cooperativa già esistente decide di modificare le regole per l'ammissione di nuovi soci: deve modificare l'atto costitutivo.
  • L'assemblea straordinaria approva un regolamento per la distribuzione dei ristorni, che non è parte dell'atto costitutivo.
  • Un socio chiede il recesso: l'atto costitutivo deve prevedere le condizioni per esercitarlo.
  • I primi amministratori vengono nominati nell'atto costitutivo.

Cosa questo articolo non dice

  • L'iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese (art. 2523).
  • Il numero minimo di soci per costituire una cooperativa (art. 2522).
  • I requisiti per essere socio (art. 2527).
  • La procedura per il trasferimento delle quote (art. 2530).

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