Strumenti finanziari nelle cooperative: Art. 2526
L'articolo 2526 regola l'emissione di strumenti finanziari nelle cooperative, i diritti patrimoniali o amministrativi e il limite del voto in assemblea.
L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. 223 ------------------ AGGIORNAMENTO (223) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'atto costitutivo della cooperativa puo prevedere l'emissione di strumenti finanziari per raccogliere capitale da soggetti finanziatori, seguendo la disciplina delle societa per azioni. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali o amministrativi spettanti ai titolari di tali strumenti e le condizioni per il loro trasferimento.
I privilegi riconosciuti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo essere attribuito piu di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Se la cooperativa adotta le norme della societa a responsabilita limitata, l'emissione di strumenti privi di diritti di amministrazione e riservata agli investitori qualificati, con riferimento ai titoli di debito.
Quando si applica
- Una cooperativa emette titoli di debito previsti dallo statuto per reperire risorse da finanziatori esterni.
- Un socio finanziatore intende votare in assemblea generale nei limiti previsti dalla legge.
- Un titolare di strumenti finanziari dotati di diritto di voto decide di esercitare il recesso dalla cooperativa.
Cosa questo articolo non dice
- I requisiti di ammissione dei soci cooperatori ordinari, disciplinati dall'articolo 2527.
- Le cause generali di recesso del socio cooperatore ordinario, regolate dall'articolo 2532.
- La misura minima del capitale sociale o il valore delle quote dei soci, previsti dall'articolo 2525.
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