Limiti deleghe in assemblea cooperativa - Art. 2539
Nelle cooperative SpA un socio può rappresentare massimo 10 soci. Gli imprenditori individuali possono farsi rappresentare da familiari collaboratori.
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. 228 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. ------------- AGGIORNAMENTO (228) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 , ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce chi e quanti soci è possibile rappresentare durante le votazioni nelle assemblee delle società cooperative che seguono le regole delle società per azioni.
In via generale, un singolo socio non può raccogliere ed esercitare le deleghe di voto di più di dieci altri soci. Questo tetto evita la concentrazione di potere di voto nelle mani di poche persone all'interno della cooperativa.
Per il socio che opera come imprenditore individuale è prevista un'eccezione: egli può farsi sostituire in assemblea anche da familiari stretti (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) a condizione che collaborino concretamente nella sua impresa.
Una disciplina speciale riguarda le banche popolari, dove gli statuti fissano un numero massimo di deleghe per socio compreso tra 10 e 20.
Quando si applica
- Un socio di una cooperativa agricola SpA si presenta in assemblea portando le deleghe scritte di 10 suoi colleghi soci per votare l'approvazione del bilancio.
- Un piccolo imprenditore individuale socio di una cooperativa non può partecipare alla riunione e delega la moglie, che lavora con lui nell'azienda di famiglia.
- L'assemblea di una banca popolare verifica durante l'accreditamento che nessun socio superi il limite di deleghe fissato dallo statuto tra 10 e 20.
Cosa questo articolo non dice
- Svolgimento generale e convocazione dell'assemblea della cooperativa, disciplinati dall'Art. 2538.
- Regole di voto e rappresentanza per le assemblee separate, disciplinate dall'Art. 2540.
- Diritti generali di informazione e controllo dei soci, regolati dall'Art. 2545-bis.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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