Art. 2540 Codice Civile

Quando si tengono le assemblee separate - Art. 2540

Le assemblee separate sono obbligatorie sopra tremila soci in più province o cinquecento soci con più gestioni. Non sono autonomamente impugnabili.

Testo ufficiale Art. 2540 Codice Civile — Italia

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nelle società cooperative caratterizzate da un'ampia compagine sociale o da un'articolazione territoriale complessa, la formazione della volontà sociale può svolgersi attraverso assemblee separate. L'atto costitutivo ne definisce i luoghi, i criteri e le modalità di convocazione, stabilendo le regole per la partecipazione dei delegati all'assemblea generale e garantendo la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Lo svolgimento delle assemblee separate diventa obbligatorio quando la cooperativa conta più di tremila soci e svolge l'attività in più province, oppure quando supera i cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. I delegati inviati all'assemblea generale devono avere la qualifica di soci. I soci che hanno partecipato alle assemblee separate mantengono comunque il diritto di assistere all'assemblea generale.

Le decisioni adottate nelle singole assemblee separate non possono essere oggetto di un'impugnazione autonoma. Gli atti dell'assemblea generale possono essere impugnati ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate, a condizione che i voti espressi dai delegati di assemblee separate svoltisi in modo irregolare siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza.

Quando si applica

  • Una cooperativa di consumatori con più di tremila soci presente in tre province diverse organizza le assemblee territoriali per eleggere i delegati all'assemblea generale.
  • Una cooperativa agricola con più di cinquecento soci e due distinte gestioni mutualistiche stabilisce nell'atto costitutivo i criteri di rappresentanza proporzionale delle minoranze.
  • Un socio che ha espresso voto contrario nella propria assemblea separata partecipa come osservatore ai lavori dell'assemblea generale dei delegati.
  • Un gruppo di soci contesta la delibera dell'assemblea generale poiché la maggioranza è stata raggiunta solo grazie ai voti dei delegati di un'assemblea separata tenutasi irregolarmente.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impugnazione diretta e autonoma del verbale o della deliberazione di una singola assemblea separata.
  • La disciplina delle assemblee nelle società cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, a cui questa norma non si applica.
  • Le modalità ordinarie di esercizio del voto e della rappresentanza in assemblea, regolate dagli articoli 2538 e 2539.

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