Art. 2545-bis Codice Civile

Esame libri CdA nelle cooperative: Art. 2545-bis

Nelle coop SpA, almeno un decimo dei soci (o un ventesimo se oltre tremila soci) ha diritto di esaminare i libri di CdA e comitato esecutivo. Esclusi i morosi.

Testo ufficiale Art. 2545-bis Codice Civile — Italia

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nelle società cooperative soggette alla disciplina della società per azioni, la legge riconosce alla compagine sociale un potere diretto di ispezione sugli organi gestori. I soci hanno la facoltà di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché quello del comitato esecutivo, se istituito.

Questo diritto non spetta al singolo socio isolato, ma richiede il raggiungimento di una soglia minima: occorre la richiesta di almeno un decimo del numero complessivo dei soci, quota che scende ad almeno un ventesimo se la cooperativa conta più di tremila soci. L'esame avviene tramite un rappresentante, che può farsi assistere da un professionista di fiducia.

La norma stabilisce una chiara causa di esclusione: i diritti d'ispezione non spettano ai soci in mora per il mancato versamento dei conferimenti o che siano inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte verso la società.

Quando si applica

  • Un gruppo composto da almeno un decimo dei soci di una cooperativa di consumo che richiede di visionare i verbali del consiglio di amministrazione sugli acquisti patrimoniali
  • I soci di una grande cooperativa con più di tremila membri che, raggiungendo la quota di un ventesimo, conferiscono mandato a un professionista per esaminare le delibere del comitato esecutivo
  • La richiesta di esame dei libri consiliari presentata tramite un rappresentante nominato dai soci promotori dell'iniziativa

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di ispezione presentata da un singolo socio che non raggiunge le quote minime previste di un decimo o un ventesimo
  • La consultazione pretesa da soci morosi nel versamento dei conferimenti o inadempienti verso la cooperativa
  • Le controversie sulla liquidazione della quota del socio uscente, disciplinate dall'Art. 2535
  • Le regole generali sul funzionamento e sulle votazioni nell'assemblea dei soci, regolate dall'Art. 2538

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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