Diritto di voto nelle assemblee cooperative Art. 2538
Disciplina il voto nelle cooperative: iscrizione da almeno novanta giorni, un voto per socio e fino a cinque voti per le persone giuridiche.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le regole per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società cooperative. Principio fondamentale è la regola capitaria, per cui ciascun socio cooperatore ha un voto a prescindere dal valore della quota detenuta. L'esercizio del voto richiede l'iscrizione nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
L'atto costitutivo può prevedere deroghe circoscritte. Alle persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque. Nelle cooperative a scambio mutualistico, il voto può essere proporzionato alla partecipazione agli scambi, con il limite che nessun socio superi il decimo dei voti e mai oltre un terzo dei voti presenti o rappresentati.
Le maggioranze per la costituzione e le deliberazioni sono fissate dall'atto costitutivo. È consentito il voto per corrispondenza o tramite altri mezzi di telecomunicazione, purché l'avviso di convocazione riporti per esteso la proposta deliberativa.
Quando si applica
- Un socio iscritto da meno di novanta giorni che chiede di votare in assemblea.
- Una cooperativa che assegna più voti, fino a cinque, a un socio persona giuridica.
- L'attribuzione del diritto di voto in proporzione agli scambi mutualistici dei soci.
- L'espressione del voto per corrispondenza sulla base dell'avviso di convocazione.
Cosa questo articolo non dice
- Le regole sulla rappresentanza in assemblea e il rilascio delle deleghe.
- La disciplina e il funzionamento delle assemblee separate della cooperativa.
- I requisiti di ammissione dei soci e la procedura d'ingresso nella società.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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