Art. 2542 Codice Civile

Amministrazione della cooperativa - Art. 2542

L'organo amministrativo della cooperativa deve essere collegiale con almeno tre membri. La maggioranza e' scelta tra i soci cooperatori. Art. 2542.

Testo ufficiale Art. 2542 Codice Civile — Italia

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma . La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310 . L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nelle società cooperative l'amministrazione è affidata a un organo collegiale composto da almeno tre soggetti. Salvo per i primi amministratori nominati direttamente nell'atto costitutivo, la nomina della maggioranza degli amministratori spetta sempre all'assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, oppure tra i rappresentanti indicati dalle persone giuridiche che sono soci cooperatori. L'atto costitutivo può disporre che alcuni amministratori siano eletti in proporzione all'interesse delle diverse categorie di soci.

Ai titolari di strumenti finanziari non può mai essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. Lo statuto può riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, fermo restando che la maggioranza deve essere nominata dall'assemblea.

Quando si applica

  • Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione composto da tre membri durante l'assemblea ordinaria
  • Designazione dei primi amministratori all'interno dell'atto costitutivo al momento della fondazione
  • Elezione di un amministratore da parte dei titolari di strumenti finanziari nel rispetto del limite di un terzo
  • Nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte di un ente pubblico previa previsione statutaria

Cosa questo articolo non dice

  • Nomina e funzionamento dell'organo di controllo o del collegio sindacale, disciplinati dall'articolo 2543
  • Adozione di sistemi alternativi di amministrazione duale o monistico, regolata dall'articolo 2544
  • Sostituzione dei liquidatori in fase di scioglimento, prevista dall'articolo 2545-octiesdecies

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