Art. 2544 Codice Civile

Limiti alle deleghe e organi cooperativi Art. 2544

L'articolo 2544 stabilisce quali decisioni non possono essere delegate dagli amministratori di cooperative e limita a un terzo la presenza dei finanziatori.

Testo ufficiale Art. 2544 Codice Civile — Italia

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Nelle società cooperative, l'organo di amministrazione non può trasferire a singoli amministratori o al comitato esecutivo le scelte principali sul rapporto sociale. In particolare, restano di competenza collegiale del consiglio l'ammissione di nuovi soci, le decisioni sui recessi e sulle esclusioni, e qualunque determinazione che incida direttamente sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa adotta il sistema di amministrazione dualistico di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione. I membri del consiglio di sorveglianza scelti dai soci cooperatori devono essere soci o persone indicate da soci persone giuridiche.

Nel caso in cui la cooperativa utilizzi il sistema monistico di cui all'articolo 2409-sexiesdecies, agli amministratori eletti dai titolari di strumenti finanziari, sempre nei limiti di un terzo, non possono essere conferite deleghe operative né è consentito far parte del comitato esecutivo.

Quando si applica

  • Un consiglio di amministrazione di una cooperativa intende delegare al solo presidente la decisione sull'esclusione di un socio.
  • Gli amministratori di una cooperativa agricola intendono attribuire a un singolo consigliere il potere di modificare le condizioni dei servizi mutualistici offerti ai soci.
  • I titolari di strumenti finanziari di una cooperativa con sistema dualistico cercano di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di sorveglianza.
  • Una cooperativa con sistema monistico assegna deleghe gestionali operative a un amministratore eletto dai soci finanziatori.

Cosa questo articolo non dice

  • Le cause tassative e i presupposti per deliberare l'esclusione del socio, regolati dall'articolo 2533.
  • Il calcolo della quota di liquidazione spettante al socio uscente, disciplinato dall'articolo 2535.
  • Le regole di convocazione e svolgimento delle assemblee generali dei soci, previste dall'articolo 2538.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2544 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile