Trasformazione delle cooperative: Art. 2545-decies
Le cooperative non a mutualità prevalente possono trasformarsi in società lucrative o consorzi con il voto di almeno la metà dei soci o dei due terzi.
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente in società lucrative (previste nei capi dal II al VII del titolo V) oppure in consorzi. La regola generale richiede la deliberazione dell'assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa.
Se la cooperativa conta meno di cinquanta soci, la deliberazione deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. Nelle cooperative con più di diecimila soci, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia approvata con il voto di due terzi dei votanti, purché sia presente in assemblea, di persona o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
A seguito della trasformazione, gli strumenti finanziari con diritto di voto vengono convertiti in partecipazioni ordinarie nella nuova società, mantenendo gli eventuali diritti di privilegio originariamente stabiliti.
Quando si applica
- Una cooperativa edilizia a mutualità non prevalente che delibera di trasformarsi in una società a responsabilità limitata
- Una cooperativa di produzione con meno di cinquanta soci che approva la trasformazione in società in nome collettivo con il voto dei due terzi dei soci
- Una grande cooperativa con più di diecimila soci il cui atto costitutivo consente di deliberare la trasformazione con i due terzi dei votanti e una presenza di almeno il venti per cento dei soci
- La conversione automatica degli strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto in azioni ordinarie al termine del processo di trasformazione
Cosa questo articolo non dice
- La trasformazione diretta delle cooperative a mutualità prevalente, regolata dalle norme sul cambio di regime e dall'articolo 2545-octies
- Lo scioglimento della cooperativa o la liquidazione dell'attivo, disciplinati dagli articoli 2545-duodecies e 2545-septiesdecies
- Le ordinarie modificazioni dell'atto costitutivo che non comportano la trasformazione del tipo societario, previste dall'articolo 2545-novies
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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