Perdita qualifica mutualità prevalente Art. 2545-octies
Perdita della qualifica prevalente per due esercizi o per modifiche statutarie: regola segnalazioni all'albo e bilancio in casi specifici. Art. 2545-octies.
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Una cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente se non rispetta la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 per due esercizi consecutivi, oppure se modifica le clausole statutarie previste dall'articolo 2514. In tutti i casi di perdita della qualifica, l'ente deve effettuare un'espressa segnalazione mediante le modalità informatiche di cui all'articolo 223-sexiesdecies per la variazione della sezione nell'albo delle società cooperative.
La redazione di un apposito bilancio straordinario da notificare entro sessanta giorni dall'approvazione al Ministero delle attività produttive, volto a determinare il valore delle riserve indivisibili, è sempre dovuta se si modificano le clausole statutarie. Se invece la perdita della qualifica deriva dal mancato rispetto dei parametri per due esercizi consecutivi, l'obbligo di redigere tale bilancio si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa modifichi le previsioni statutarie o abbia emesso strumenti finanziari.
Qualora la cooperativa rientri nei parametri della mutualità prevalente sulla base dei dati contabili del primo anno successivo, sussiste l'obbligo di effettuare la relativa segnalazione informatica. La mancata o ritardata comunicazione viene segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta la sanzione della sospensione semestrale dell'attività, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali.
Quando si applica
- Una cooperativa di lavoro che per due esercizi consecutivi non rispetta la condizione di prevalenza dello scambio mutualistico.
- Una societa cooperativa che deliberi la modifica delle clausole statutarie volte a garantire la mutualita prevalente.
- Una cooperativa che ha perso la qualifica per carenza del requisito di prevalenza e ha emesso strumenti finanziari, tenuta a redigere il bilancio entro sessanta giorni.
- Una cooperativa che rientra nei parametri di prevalenza nel primo anno successivo alla perdita della qualifica e deve segnalarlo per aggiornare la sezione dell'albo.
Cosa questo articolo non dice
- I criteri e le percentuali contabili per il calcolo della prevalenza mutualistica, disciplinati dall'articolo 2513.
- I limiti alla distribuzione di dividendi e riserve ai soci cooperatori, regolati dall'articolo 2545-quinquies.
- Le cause di scioglimento o cancellazione della societa cooperativa, previste dall'articolo 2545-duodecies.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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