Sostituzione dei liquidatori Art. 2545-octiesdecies
L'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o chiedere la cancellazione se mancano bilanci da cinque anni, con opposizione entro trenta giorni.
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando la liquidazione ordinaria di una società cooperativa o di un ente mutualistico presenta irregolarità o ritardi eccessivi, l'autorità di vigilanza ha il potere di sostituire direttamente i liquidatori. Se la nomina dei liquidatori era stata effettuata dall'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza deve invece chiederne la sostituzione al tribunale.
Se una cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni, l'autorità di vigilanza ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Questo meccanismo non si applica se il liquidatore è stato nominato dal tribunale.
I creditori e gli altri soggetti interessati possono bloccare la cancellazione presentando all'autorità di vigilanza una domanda formale e motivata per proseguire la liquidazione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; trascorso questo lasso di tempo, il conservatore del registro delle imprese cancella definitivamente l'ente.
Quando si applica
- Un liquidatore di una cooperativa prolunga le operazioni senza giustificato motivo o compie atti irregolari.
- Una società cooperativa in liquidazione ordinaria omette di depositare il bilancio d'esercizio per cinque anni consecutivi.
- Un creditore rileva in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione dell'elenco delle cooperative destinate alla cancellazione d'ufficio e intende opporsi.
Cosa questo articolo non dice
- La dichiarazione dello stato di insolvenza delle società cooperative, regolata dall'articolo 2545-terdecies.
- Lo scioglimento disposto d'ufficio per mancato perseguimento dello scopo mutualistico, disciplinato dall'articolo 2545-septiesdecies.
- La gestione commissariale e la sostituzione degli amministratori disposta dall'autorità di vigilanza, previste dall'articolo 2545-sexiesdecies.
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