Denuncia al tribunale Art. 2545-quinquiesdecies
Denuncia al tribunale nelle cooperative per un decimo dei soci (un ventesimo se piu' di tremila soci) e rapporti con l'autorita' di vigilanza.
I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci. Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina il controllo del tribunale sulle societa' cooperative in presenza di gravi irregolarita' gestionali, richiamando i fatti previsti dall'articolo 2409. I soci possono presentare ricorso al tribunale se possiedono almeno un decimo del capitale sociale oppure se rappresentano un decimo del numero complessivo dei soci. Nelle cooperative con piu' di tremila soci, la quota richiesta per presentare la denuncia scende a un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato anche all'autorita' di vigilanza. Per evitare sovrapposizioni e decisioni contrastanti tra l'autorita' amministrativa e quella giudiziaria, il testo stabilisce un criterio di priorita': se l'autorita' di vigilanza ha gia' nominato un ispettore o un commissario per gli stessi fatti, il tribunale dichiara il ricorso improcedibile.
Se invece e' stato il tribunale a nominare per primo un ispettore o un amministratore giudiziario per i medesimi fatti, e' l'autorita' di vigilanza a dover sospendere il procedimento che aveva iniziato.
Quando si applica
- Un decimo dei soci di una cooperativa edilizia segnala al tribunale gravi irregolarita' nella gestione economica della societa'
- Una cooperativa di consumo con piu' di tremila soci raccoglie le firme di un ventesimo dei soci per ricorrere al tribunale contro gli amministratori
- I soci depositano un ricorso in tribunale ma l'autorita' di vigilanza ha gia' nominato un commissario per i medesimi fatti, determinando l'improcedibilita'
- Il tribunale nomina un amministratore giudiziario e l'autorita' di vigilanza sospende il proprio procedimento ispettivo avviato per i medesimi fatti
Cosa questo articolo non dice
- La domanda di risarcimento dei danni subiti direttamente dal singolo socio per atti dolosi o colposi degli amministratori
- La contestazione o l'impugnazione delle singole delibere approvate dall'assemblea dei soci
- Le controversie relative all'esclusione di un socio dalla cooperativa o al rigetto della domanda di ammissione
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