Scioglimento d'autorità - Art. 2545-septiesdecies
L'autorità di vigilanza può sciogliere le cooperative che non depositano il bilancio da due anni consecutivi o non perseguono lo scopo mutualistico.
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma attribuisce all'autorità pubblica di vigilanza il potere di disporre lo scioglimento d'ufficio di una società cooperativa o di un ente mutualistico, senza che sia necessaria una deliberazione dei soci o un intervento del giudice.
L'intervento dell'autorità presuppone verifiche precise: la perdita o il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità oggettiva di raggiungere gli scopi sociali, oppure uno stato di inattività prolungata. Tale inattività si manifesta legalmente quando la società non deposita il bilancio di esercizio per due anni consecutivi o non compie alcun atto di gestione per il medesimo periodo.
Il provvedimento d'autorità deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese. Se la società necessita di una fase di liquidazione patrimoniale, lo stesso atto nomina contestualmente uno o più commissari liquidatori.
Quando si applica
- Una cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese per due anni consecutivi
- Una cooperativa di lavoro che ha cessato ogni attività operativa e non compie atti di gestione per due anni consecutivi
- Un ente mutualistico che viene gestito esclusivamente per scopi speculativi anziché per assicurare il vantaggio mutualistico ai soci
- Una cooperativa la cui attività istituzionale è divenuta del tutto impossibile da realizzare per perdita definitiva delle autorizzazioni necessarie
Cosa questo articolo non dice
- La decisione volontaria dei soci di sciogliere anticipatamente la cooperativa, regolata dall'articolo 2545-duodecies
- La dichiarazione di insolvenza e le procedure concorsuali della cooperativa, previste dall'articolo 2545-terdecies
- La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente senza scioglimento dell'ente, disciplinata dall'articolo 2545-octies
- La revoca o sostituzione dei commissari liquidatori già nominati, disciplinata dall'articolo 2545-octiesdecies
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