Art. 2569 Codice Civile

Esclusività del marchio registrato Art. 2569

L'articolo 2569 garantisce il diritto di uso esclusivo del marchio registrato per i prodotti e servizi previsti. Senza registrazione si applica l'art. 2571.

Testo ufficiale Art. 2569 Codice Civile — Italia

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato . In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2569 attribuisce a chi ha registrato un nuovo marchio nelle forme di legge il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo. L'esclusiva riguarda unicamente i prodotti o i servizi per i quali la registrazione è stata effettuata.

Se il marchio non viene registrato, il titolare non beneficia dell'esclusiva prevista da questo articolo. In tal caso, la tutela del marchio non registrato trova disciplina nell'art. 2571, relativo al preuso.

Quando si applica

  • Un produttore di scarpe registra un marchio e vieta a un concorrente di applicare lo stesso nome su calzature
  • Un'azienda alimentare registra il marchio di un succo di frutta e ne impedisce l'uso non autorizzato per bevande analoghe
  • Una società di software registra un logo per servizi informatici e ne contesta l'impiego a un'altra impresa del medesimo settore

Cosa questo articolo non dice

  • Chi usa un marchio senza averlo registrato e vuole tutelare il proprio uso continuato, caso regolato dall'art. 2571
  • La vendita, la cessione o la licenza del marchio a soggetti terzi
  • Il divieto per il rivenditore di rimuovere il marchio apposto dal produttore originale

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2569 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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