Art. 2573 Codice Civile

Trasferire o concedere in licenza il marchio - Art. 2573

Il marchio può essere ceduto o dato in licenza per tutti o parte dei prodotti, purché non inganni il pubblico sui caratteri essenziali del prodotto.

Testo ufficiale Art. 2573 Codice Civile — Italia

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un marchio registrato può essere venduto a titolo definitivo o concesso in uso temporaneo tramite licenza. Il proprietario può scegliere se cedere il marchio per la totalità delle merci e dei servizi per cui lo ha registrato oppure soltanto per una parte di essi. La cessione del marchio può quindi avvenire anche separatamente dall'azienda.

Il limite stabilito dalla legge riguarda la tutela dei consumatori: il passaggio della titolarità o la concessione in licenza non devono mai trarre in inganno il pubblico sugli elementi fondamentali che definiscono la qualità o la natura del prodotto.

Se il marchio è formato da un disegno, da un nome inventato o deriva dalla denominazione dell'impresa, la legge stabilisce la presunzione che il marchio venga trasferito automaticamente insieme alla vendita dell'azienda, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente nel contratto.

Quando si applica

  • Un'azienda di abbigliamento vende il proprio marchio a un'altra società, mantenendo la proprietà degli stabilimenti produttivi.
  • Un produttore di caffè concede a un'altra impresa la licenza esclusiva di usare il proprio marchio soltanto per la linea di capsule monodose.
  • L'acquirente di uno storico calzaturificio ottiene anche il logo aziendale con il disegno del fondatore, in mancanza di accordi contrari.
  • Una società cede il marchio per la vendita di accessori in pelle, mantenendo la titolarità dello stesso marchio per la vendita di profumi.

Cosa questo articolo non dice

  • La modifica o il cambio di nome della ditta commerciale con cui opera l'imprenditore, regolato dall'Art. 2564.
  • L'uso e la tutela di un marchio non registrato prima dell'acquisizione della privativa, disciplinato dall'Art. 2571.
  • Il divieto per l'acquirente di eliminare il marchio del fabbricante originale sui prodotti che rivende, disciplinato dall'Art. 2572.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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