Art. 2570 Codice Civile

Marchi collettivi: registrazione per garanzia - Art. 2570

Art. 2570 c.c.: soggetti garanti di origine, natura o qualità possono registrare marchi collettivi e concederne l'uso a produttori o commercianti.

Testo ufficiale Art. 2570 Codice Civile — Italia

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2570 disciplina i marchi collettivi, che sono segni utilizzati non dal titolare ma concessi in uso a terzi. Possono registrarli solo soggetti (ad esempio consorzi, associazioni, enti di certificazione) che svolgono una funzione di garanzia dell'origine, della natura o della qualità di determinati prodotti o servizi. Il titolare concede l'uso del marchio secondo le norme del proprio regolamento d'uso a produttori o commercianti che soddisfano i requisiti. Il marchio collettivo serve quindi a distinguere prodotti con caratteristiche garantite, non a identificare un singolo imprenditore.

Quando si applica

  • Un consorzio di produttori di olio d'oliva DOP registra un marchio collettivo e lo concede ai propri associati per indicare l'origine e la qualità garantita.
  • Un ente di certificazione di prodotti biologici registra un marchio collettivo per contrassegnare i prodotti che rispettano lo standard biologico.
  • Un'associazione di artigiani locali registra un marchio collettivo per garantire che i prodotti siano realizzati con tecniche tradizionali e materiali autentici.
  • Un'organizzazione di commercianti di prodotti tipici registra un marchio collettivo per indicare l'origine geografica e la qualità dei prodotti venduti nei negozi aderenti.
  • Un istituto di tutela di una denominazione protetta registra un marchio collettivo per concederne l'uso ai produttori che seguono il disciplinare di produzione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il diritto esclusivo del titolare del marchio collettivo di impedirne l'uso a terzi non autorizzati: tale aspetto è regolato dagli articoli 2569 e seguenti.
  • Non riguarda la registrazione di marchi individuali per prodotti o servizi propri del titolare, materia degli articoli 2575 e seguenti.
  • Non stabilisce le sanzioni per l'uso abusivo del marchio collettivo, che sono oggetto di norme speciali e generali sulla contraffazione.
  • Non regola i conflitti tra marchi collettivi e marchi individuali preesistenti, questione di diritto dei segni distintivi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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