Divieto di soppressione del marchio - Art. 2572
Art. 2572 Codice Civile vieta al rivenditore di sopprimere il marchio del produttore, ma consente di apporre il proprio.
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il rivenditore (chi vende al pubblico) può aggiungere il proprio marchio sui prodotti che mette in vendita, ma non può togliere, cancellare o nascondere il marchio del produttore.
Il divieto di soppressione protegge l'identità del produttore e impedisce che il consumatore venga ingannato sull'origine del prodotto. La norma si applica a qualsiasi rivenditore, indipendentemente dal canale di vendita.
Quando si applica
- Un negoziante che stacca l'etichetta del produttore da un capo d'abbigliamento per applicare la propria.
- Un rivenditore online che cancella il logo del produttore dalle immagini dei prodotti sul sito.
- Un grossista che copre con un adesivo il marchio del produttore su confezioni di articoli elettronici.
- Un concessionario che rimuove il badge della casa automobilistica da un'auto nuova per sostituirlo con un proprio marchio.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non vieta al rivenditore di apporre il proprio marchio sui prodotti (è espressamente permesso).
- Non vieta di vendere prodotti che non recano il marchio del produttore, se il produttore stesso non lo ha apposto.
- Non regola la contraffazione del marchio (tutelata da altre disposizioni, come il codice della proprietà industriale).
- Non impedisce al produttore di rimuovere volontariamente il proprio marchio dai prodotti.
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