Cosa può essere brevettato: invenzioni - Art. 2585
L'articolo 2585 stabilisce quali invenzioni sono brevettabili: metodi, macchine, prodotti e applicazioni industriali di principi scientifici.
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce quali creazioni umane possono ottenere la tutela del brevetto. Requisito fondamentale è l'industrialità: l'invenzione deve poter essere prodotta o utilizzata in un settore industriale, fornendo un'applicazione pratica concreta.
Possono formare oggetto di brevetto sia beni materiali, come macchine, strumenti, dispositivi o prodotti industriali, sia elementi immateriali, come un metodo o un processo di lavorazione industriale.
La norma consente di brevettare anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico, a condizione che produca risultati industriali immediati. In questo specifico caso, la tutela del brevetto rimane limitata esclusivamente ai risultati indicati dall'inventore.
Quando si applica
- L'invenzione di un nuovo macchinario automatizzato per il confezionamento alimentare.
- Lo sviluppo di un nuovo processo chimico per la tintura ecologica dei tessuti.
- La creazione di un dispositivo meccanico innovativo per la pulizia dei pannelli solari.
- L'applicazione tecnica di un principio della fisica quantistica per realizzare un nuovo strumento di misurazione sensoriale.
Cosa questo articolo non dice
- La tutela delle opere letterarie, artistiche o dei software, protetti dal diritto d'autore (Art. 2575).
- I miglioramenti che conferiscono solo particolare efficacia o comodità a macchine già esistenti, rientranti nei modelli di utilità (Art. 2592).
- I disegni e le forme estetiche industriali prive di funzionalità tecnica (Art. 2593).
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