Tutela dei modelli di utilità Art. 2592
L'articolo 2592 del Codice Civile disciplina il brevetto per modelli di utilità, garantendo l'esclusiva d'uso e commercio ma escludendo i singoli componenti.
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma definisce i diritti derivanti dall'ottenimento di un brevetto per modelli di utilità. Si tratta di invenzioni che non creano un oggetto completamente nuovo, ma conferiscono a macchine, utensili o strumenti esistenti una particolare efficacia, comodità d'impiego o facilità di applicazione.
Chi ottiene regolarmente questo brevetto acquisisce il diritto esclusivo di produrre, utilizzare, vendere e disporre dell'invenzione. La norma specifica inoltre che la tutela riconosciuta a una macchina nel suo complesso non si estende automaticamente alle singole parti che la compongono.
Quando si applica
- L'invenzione di un'impugnatura ergonomica che rende un utensile manuale più comodo da usare
- La modifica alla struttura di un macchinario agricolo per renderne più efficace l'impiego sul campo
- La produzione e commercializzazione in esclusiva di un oggetto dotato di una nuova forma funzionale
Cosa questo articolo non dice
- La tutela di disegni o forme con sola funzione estetica, disciplinata dall'art. 2593
- I brevetti per nuovi metodi o processi di fabbricazione, regolati dall'art. 2586
- La protezione automatica dei singoli pezzi non brevettati autonomamente che compongono un macchinario complesso
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