Art. 2594 Codice Civile

Norme applicabili a brevetti e registrazioni - Art. 2594

L'art. 2594 richiama gli articoli 2588, 2589 e 2590 per i brevetti e registrazioni. Le condizioni, modalità e durata sono regolate da leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 2594 Codice Civile — Italia

Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo non crea diritti nuovi: collega i diritti di brevetto e registrazione a tre norme generali del codice. Gli articoli 2588 (soggetti del diritto), 2589 (trasferibilità) e 2590 (invenzione del prestatore di lavoro) si applicano direttamente. Per tutto il resto – concessione, esercizio, durata – l'articolo rimanda alle leggi speciali sui brevetti e sui modelli.

Quando si applica

  • Un datore di lavoro vuole sapere se l'invenzione fatta da un suo dipendente gli appartiene: si applica l'art. 2590 richiamato da questo articolo.
  • Un inventore cede il suo brevetto a una società: la disciplina del trasferimento segue l'art. 2589, qui richiamato.
  • Due persone affermano di essere i titolari dello stesso brevetto: per stabilire chi sia il soggetto del diritto si usa l'art. 2588.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice quali invenzioni sono brevettabili (lo fanno l'art. 2585 e le leggi speciali).
  • Non indica la durata della protezione (stabilita dalle leggi speciali).
  • Non regola la procedura di deposito della domanda di brevetto (riservata alle leggi speciali).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2594 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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