Norme applicabili a brevetti e registrazioni - Art. 2594
L'art. 2594 richiama gli articoli 2588, 2589 e 2590 per i brevetti e registrazioni. Le condizioni, modalità e durata sono regolate da leggi speciali.
Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo non crea diritti nuovi: collega i diritti di brevetto e registrazione a tre norme generali del codice. Gli articoli 2588 (soggetti del diritto), 2589 (trasferibilità) e 2590 (invenzione del prestatore di lavoro) si applicano direttamente. Per tutto il resto – concessione, esercizio, durata – l'articolo rimanda alle leggi speciali sui brevetti e sui modelli.
Quando si applica
- Un datore di lavoro vuole sapere se l'invenzione fatta da un suo dipendente gli appartiene: si applica l'art. 2590 richiamato da questo articolo.
- Un inventore cede il suo brevetto a una società: la disciplina del trasferimento segue l'art. 2589, qui richiamato.
- Due persone affermano di essere i titolari dello stesso brevetto: per stabilire chi sia il soggetto del diritto si usa l'art. 2588.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice quali invenzioni sono brevettabili (lo fanno l'art. 2585 e le leggi speciali).
- Non indica la durata della protezione (stabilita dalle leggi speciali).
- Non regola la procedura di deposito della domanda di brevetto (riservata alle leggi speciali).
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