Art. 2586 Codice Civile

Brevetto per nuovi metodi o processi - Art. 2586

Art. 2586: Il brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione industriale attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Abrogata la seconda parte.

Testo ufficiale Art. 2586 Codice Civile — Italia

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2586 del Codice Civile attribuisce al titolare del brevetto per un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale l'uso esclusivo dello stesso. Si tratta di un diritto di esclusiva che impedisce a terzi di utilizzare il metodo o processo senza autorizzazione.

Per 'metodo o processo di fabbricazione industriale' si intende un procedimento tecnico applicato alla produzione di beni, non una semplice idea o scoperta. Il brevetto deve essere stato concesso secondo le leggi speciali in materia.

La seconda parte dell'articolo (il comma) è stata abrogata dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, quindi non ha più alcun effetto. L'articolo 2586 non disciplina i requisiti per ottenere il brevetto, ma solo gli effetti una volta concesso.

Quando si applica

  • Una fabbrica di automobili brevetta un nuovo processo di verniciatura che riduce i tempi di asciugatura; nessun concorrente può utilizzare lo stesso processo senza licenza.
  • Un'azienda chimica inventa un nuovo metodo per sintetizzare un farmaco e lo brevetta; altre aziende non possono produrre il farmaco usando quel metodo.
  • Una società di elettronica sviluppa un nuovo processo di saldatura per circuiti stampati e ottiene il brevetto; i rivali non possono adottare quel processo nei loro impianti.
  • Un inventore individuale brevetta un nuovo metodo per la produzione di pannelli solari; l'uso esclusivo gli permette di concedere licenze o di sfruttare direttamente l'invenzione.

Cosa questo articolo non dice

  • Le invenzioni di prodotto (come un nuovo oggetto) sono disciplinate dall'articolo 2585, non da questo.
  • I modelli di utilità (articolo 2592) e i disegni e modelli (articolo 2593) non rientrano in questo articolo.
  • La durata del brevetto o le modalità di deposito sono regolate da leggi speciali, non dal Codice Civile.
  • La proprietà intellettuale su opere dell'ingegno (diritto d'autore) è coperta da articoli diversi (2575-2583).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2586 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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