Art. 2617 Codice Civile

Consorzi obbligatori per ammasso agricolo: Art. 2617

L'articolo 2617 del Codice Civile stabilisce che l'ammasso obbligatorio di prodotti agricoli si gestisce tramite consorzi obbligatori e leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 2617 Codice Civile — Italia

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una legge impone la raccolta e la conservazione unificata di specifici prodotti agricoli, la gestione di tali beni non avviene individualmente ma in forma collettiva. La norma impone che questa attività sia svolta per conto degli imprenditori interessati attraverso consorzi obbligatori.

L'ammasso consiste nello stoccaggio e nella commercializzazione centralizzata dei raccolti. L'articolo chiarisce che la disciplina dettagliata di questi consorzi e del loro funzionamento non si trova interamente nel codice civile, ma è rinviata alle singole leggi speciali che ne dispongono l'obbligo.

Quando si applica

  • Stoccaggio e conservazione unificata di un determinato raccolto agricolo prescritto per legge.
  • Gestione collettiva delle scorte agricole nell'interesse degli imprenditori del settore.
  • Svolgimento delle operazioni di ammasso coattivo mediante enti consortili appositamente previsti.

Cosa questo articolo non dice

  • La costituzione volontaria di consorzi tra imprenditori agricoli in assenza di un obbligo legale di ammasso.
  • La struttura organizzativa dettagliata e le norme sulle assemblee consortili, disciplinate dalle leggi speciali.
  • Le sanzioni amministrative o penali per l'omessa consegna dei prodotti soggetti ad ammasso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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