Art. 2618 Codice Civile

Approvazione del contratto consortile - Art. 2618

Art. 2618: i contratti consortili che influiscono sul mercato generale richiedono approvazione governativa, previo parere delle corporazioni.

Testo ufficiale Art. 2618 Codice Civile — Italia

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il presente articolo stabilisce che i contratti consortili (quelli previsti nel capo sui consorzi) che possono influenzare il mercato generale dei beni coinvolti devono essere approvati dall'autorità governativa.

L'approvazione è subordinata al parere delle corporazioni interessate, organismi del sistema corporativo fascista ormai soppressi.

Di fatto, la norma è di applicazione molto limitata, se non nulla, nell'ordinamento attuale.

Quando si applica

  • Un consorzio di produttori di vino stipula un contratto per fissare prezzi minimi che potrebbe influenzare il mercato nazionale del vino.
  • Un consorzio di aziende siderurgiche si accorda per ridurre la produzione di acciaio, incidendo sull'offerta complessiva.
  • Un consorzio di distributori di carburante definisce quote di mercato che potrebbero alterare la concorrenza.
  • Un consorzio di cooperative agricole si impegna a vendere solo attraverso un canale comune, influenzando il mercato dei prodotti agricoli.
  • Un consorzio di trasportatori stabilisce tariffe uniformi per il trasporto merci su una tratta importante.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'approvazione dello statuto del consorzio, disciplinata da altre norme.
  • Non copre i contratti tra consorzio e terzi che non hanno impatto sul mercato generale.
  • Non si applica ai consorzi che non operano con beni, se non incidono sul mercato dei beni.
  • Non disciplina le modalità di recesso o esclusione dei consorziati (art. 2609).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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