Vigilanza governativa sui consorzi - Art. 2619
Qualora l'attività non sia conforme agli scopi, può sciogliere gli organi e nominare un commissario, o sciogliere il consorzio.
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa. Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo sottopone l'attività di tutti i consorzi al controllo dell'autorità governativa (normalmente il Ministero dello Sviluppo Economico o le Regioni competenti).
Se l'attività del consorzio si allontana dagli scopi per cui è stato costituito, l'autorità ha due poteri: può sostituire gli organi sociali (amministratori, assemblea) con un commissario governativo che gestisca temporaneamente il consorzio, oppure, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento definitivo del consorzio.
La decisione dipende dalla gravità della deviazione: una semplice irregolarità può portare al commissariamento, un utilizzo sistematico dei fondi per finalità estranee o il perseguimento di attività illecite allo scioglimento.
Quando si applica
- Un consorzio costituito per la manutenzione di una strada privata utilizza i contributi dei consorziati per finanziare iniziative politiche non previste dallo statuto.
- L'autorità governativa scopre che un consorzio di imprese per la gestione di un mercato all'ingrosso ha deviato i propri ricavi verso attività immobiliari personali degli amministratori.
- Un consorzio di bonifica, previsto per la gestione delle acque, abbandona completamente il proprio oggetto e non svolge più alcuna attività da due anni.
- A seguito di ispezioni, l'autorità rileva che un consorzio agricolo ha falsificato i bilanci per nascondere l'uso improprio dei fondi, situazione ritenuta talmente grave da ordinare lo scioglimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina le controversie interne tra consorziati (ad esempio dispute sul riparto delle spese): queste sono regolate dal contratto consortile e dalle norme sulle obbligazioni.
- Non riguarda la responsabilità patrimoniale del consorzio verso i terzi, che è coperta dall'art. 2615 del codice civile.
- Non si applica ai consorzi di ammasso dei prodotti agricoli, per i quali esiste una disciplina speciale all'art. 2617.
- Non fornisce un elenco tassativo delle cause di scioglimento del consorzio: quelle generali sono elencate nell'art. 2611.
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