Art. 2608 Codice Civile

Responsabilità dei preposti al consorzio: Art. 2608

Art. 2608: la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. Si applicano le regole del contratto di mandato.

Testo ufficiale Art. 2608 Codice Civile — Italia

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2608 del Codice Civile stabilisce che la responsabilità delle persone che ricoprono cariche di direzione o amministrazione all'interno di un consorzio (gli organi preposti) verso i membri del consorzio (i consorziati) è disciplinata dalle norme sul mandato.

Ciò significa che i preposti sono trattati come mandatari: devono agire con diligenza, rendere conto della loro gestione e rispondere per eventuali danni causati da inadempimento. Le regole del mandato (contenute nel codice) determinano i loro obblighi e limiti di responsabilità, senza che il consorzio debba stabilire regole speciali.

Quando si applica

  • Un amministratore di consorzio utilizza i fondi comuni per spese personali, causando un danno economico ai consorziati.
  • Un preposto stipula un contratto per conto del consorzio senza avere i poteri necessari, arrecando pregiudizio ai membri.
  • Un consorziato subisce una perdita perché il direttore non ha vigilato adeguatamente sull'attività di un altro consorziato, come previsto dal contratto.
  • Un membro del consorzio chiede il risarcimento per la cattiva gestione del fondo consortile da parte degli organi preposti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la responsabilità del consorzio verso terzi (regolata dall'art. 2615).
  • Non riguarda i rapporti tra consorziati al di fuori dell'operato degli organi preposti.
  • Non stabilisce sanzioni per atti di concorrenza sleale (artt. 2598-2599).
  • Non detta le regole per la formazione del contratto di consorzio (art. 2603).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2608 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile