Art. 2621-ter Codice Civile

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter)

L'art. 2621-ter c.c. dispone che per la non punibilità per particolare tenuità, il giudice valuta prevalentemente il danno a società, soci o creditori.

Testo ufficiale Art. 2621-ter Codice Civile — Italia

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2621-ter del Codice Civile si applica ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621) e ai fatti di lieve entità (art. 2621-bis).

Stabilisce che, per decidere se il fatto è così tenue da non essere punibile (ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale), il giudice deve valutare in modo prevalente l'entità del danno provocato alla società, ai soci o ai creditori.

La tenuità del fatto non dipende solo dalla lievità della falsità, ma principalmente dal danno effettivo cagionato.

Quando si applica

  • Un amministratore comunica dati falsi sul bilancio, ma il danno alla società è irrisorio (pochi euro).
  • Una società dichiara ricavi falsi per ottenere un finanziamento, ma il danno ai creditori è minimo e non viene effettivamente subito.
  • Un socio subisce un danno lieve a causa di una comunicazione sociale errata, ma non tale da compromettere il valore della sua partecipazione.
  • La falsa comunicazione non ha causato alcun danno patrimoniale ai creditori, ma solo un rischio teorico.
  • Un caso di false comunicazioni sociali dove il danno è limitato a una piccola perdita di valore delle azioni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la punibilità dei reati di false comunicazioni sociali in sé, ma solo il criterio di non punibilità per tenuità.
  • Non si applica a reati diversi dalle false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621-bis).
  • Non stabilisce che il danno debba essere sempre assente per la non punibilità; la valutazione è prevalente ma non esclusiva.
  • Non sostituisce l'articolo 131-bis del codice penale, ma lo integra per i reati societari.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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