False comunicazioni sociali società quotate - Art. 2622
Art. 2622: reclusione da tre a otto anni per false comunicazioni sociali di società quotate, con dolo specifico di ingiusto profitto.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi . ------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2622 punisce con la reclusione da tre a otto anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società quotate (o equiparate) che, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, espongono fatti materiali falsi od omettono informazioni rilevanti imposte per legge, con l'intento di ottenere un ingiusto profitto, quando tali falsità sono idonee a indurre in errore.
Sono equiparate alle società quotate le società che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione, quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione italiani, le società controllanti di quotate e quelle che gestiscono il pubblico risparmio. La norma si applica anche se le falsità riguardano beni di terzi amministrati dalla società.
Quando si applica
- Un amministratore di una società quotata altera il bilancio per nascondere perdite e ottenere un bonus.
- Un direttore generale omette di comunicare una passività rilevante nel prospetto informativo per attrarre investitori.
- Un sindaco non segnala che i dati contabili sono falsi, consentendo la diffusione di informazioni ingannevoli.
- Un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili falsifica i dati di vendita per far apparire la società più redditizia.
- Un liquidatore di una società quotata presenta una relazione falsa sullo stato patrimoniale per favorire un acquirente.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le false comunicazioni di società non quotate (quelle sono regolate dall'art. 2621).
- Non copre le dichiarazioni rese da soggetti non elencati (es. semplici dipendenti).
- Non copre le falsità che non sono idonee a indurre in errore (diverso dal semplice errore).
- Non copre le omissioni di informazioni non obbligatorie per legge.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2622 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.