Art. 2621 Codice Civile

Pena per false comunicazioni sociali - Art. 2621

Art. 2621 c.c. punisce con reclusione da 1 a 5 anni amministratori e sindaci che espongono fatti falsi nei bilanci per ingiusto profitto.

Testo ufficiale Art. 2621 Codice Civile — Italia

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi . ------------- AGGIORNAMENTO (83a) Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che è concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2621 del Codice Civile italiano punisce il reato di false comunicazioni sociali nelle società non quotate. Si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori.

Il reato consiste nell'esporre nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non veri, oppure nell'omettere fatti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. È necessario che l'azione sia compiuta consapevolmente e con lo scopo di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, e che sia concretamente idonea a indurre in errore.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il testo include una nota storica di amnistia per reati commessi fino al 30 settembre 1991, ma non è più applicabile.

Quando si applica

  • Un amministratore gonfia i ricavi nel bilancio per far apparire la società più redditizia e ottenere un bonus personale.
  • Un sindaco omette di segnalare un debito significativo nella relazione, per evitare che i soci chiedano la liquidazione.
  • Un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili inserisce un'attività inesistente tra le immobilizzazioni per ottenere un finanziamento bancario.
  • Un liquidatore falsifica il rendiconto finale per nascondere l'appropriazione di beni sociali.
  • Un direttore generale espone un valore patrimoniale gonfiato in una comunicazione ai soci per convincerli a non vendere le azioni.

Cosa questo articolo non dice

  • False dichiarazioni fiscali: non rientrano in questo articolo, ma sono punite da norme tributarie.
  • Comunicazioni private tra soci senza rilevanza per la legge: non costituiscono reato ai sensi dell'art. 2621.
  • Società quotate in borsa: per queste società si applica l'art. 2622 con pene più severe.
  • Condotte colpose senza dolo: il reato richiede la consapevolezza e l'intenzione di ingiusto profitto, non la semplice negligenza.

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