Art. 2655 Codice Civile

Annotazione di annullamento o risoluzione - Art. 2655

L'Art. 2655 impone l'annotazione nei registri immobiliari degli atti che annullano o risolvono contratti, da richiedere entro trenta giorni.

Testo ufficiale Art. 2655 Codice Civile — Italia

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto. Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico. Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo. L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata. 74 ---------------- AGGIORNAMENTO (74) Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un atto già trascritto o iscritto nei registri immobiliari viene meno — perché dichiarato nullo, annullato, risolto, rescisso, revocato o perché si è verificata una condizione risolutiva — l'evento deve essere annotato a margine della trascrizione originale. La stessa regola vale per le sentenze che dispongono la devoluzione di un fondo enfiteutico.

L'annotazione serve a garantire la continuità dei registri: se non viene eseguita, le successive trascrizioni o iscrizioni effettuate contro chi ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento (o a favore di chi beneficia del verificarsi della condizione) non producono effetto. Soltanto dopo che l'annotazione è stata fatta, le trascrizioni già compiute riprendono efficacia secondo il rispettivo ordine temporale.

L'operazione si esegue sulla base della sentenza o dell'accordo tra le parti che accerta il venir meno dell'atto. Nel caso di una condizione risolutiva, può bastare la dichiarazione unilaterale del contraente a danno del quale la condizione si è verificata. Le parti, i notai o i pubblici ufficiali devono richiedere l'annotazione entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della sentenza.

Quando si applica

  • Un contratto di vendita di una casa viene risolto per inadempimento e occorre aggiornare la trascrizione nei registri immobiliari.
  • Il giudice dichiara nullo un atto di acquisto immobiliare e la sentenza deve essere annotata a margine del titolo originario.
  • Si verifica una condizione risolutiva prevista in una compravendita e il contraente presenta la propria dichiarazione unilaterale per l'annotazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La trascrizione della domanda giudiziale promossa per chiedere l'annullamento o la risoluzione, regolata dall'Art. 2652.
  • Le formalità esecutive e la struttura formale della nota di annotazione, previste dall'Art. 2656.

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