Annotazione di domande o atti - Art. 2654
Le annotazioni previste dall'art. 2654 c.c. devono essere richieste entro 30 giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza (D.Lgs. 347/1990).
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. 74 -------------------- AGGIORNAMENTO (74) Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si trascrive un atto o una domanda (come quelli degli articoli 2652 e 2653) che si riferisce a un atto già trascritto o iscritto, la legge impone di annotare la nuova trascrizione a margine di quella precedente. Serve a tenere collegati i passaggi della storia giuridica di un bene.
La richiesta di annotazione va fatta entro trenta giorni dalla data dell'atto o dalla pubblicazione della sentenza o del decreto. L'obbligo è a carico delle parti, dei loro procuratori, dei notai o degli altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto. La scadenza è stata introdotta dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 7, comma 1.
Quando si applica
- Trascrizione di una domanda giudiziale di nullità del contratto che si riferisce a un precedente atto di compravendita già trascritto.
- Trascrizione di una sentenza che annulla un contratto già trascritto e che va annotata a margine della trascrizione originale.
- Trascrizione di un contratto preliminare che richiama un precedente contratto definitivo trascritto, per mantenerne la continuità.
- Trascrizione di una cessione dei beni ai creditori che si riferisce a un'ipoteca precedentemente iscritta.
- Annotazione di una domanda di impugnazione per violenza (art. 265) che contesta un atto già trascritto.
Cosa questo articolo non dice
- Le regole per la prima trascrizione di un atto (disciplinate dagli artt. 2657-2659).
- Gli effetti della mancata annotazione entro i trenta giorni (l'articolo non prevede sanzioni specifiche).
- La forma della nota di annotazione (art. 2656).
- La trascrizione dei contratti preliminari in sé (art. 2645-bis), che è diversa dall'annotazione marginale.
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