Continuità delle trascrizioni immobiliari - Art. 2650
L'articolo 2650 stabilisce che le trascrizioni o iscrizioni successive non hanno effetto se non è trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il principio della continuità delle trascrizioni impone che la catena dei trasferimenti relativi a un immobile non presenti interruzioni nei registri immobiliari. Se l'atto di acquisto di un soggetto non viene trascritto, le successive formalità effettuate a suo carico, come una rivendita o un'ipoteca, rimangono temporaneamente prive di effetto legale.
Una volta eseguita la trascrizione dell'atto anteriore mancante, le trascrizioni o iscrizioni successive prendono effetto secondo il loro ordine rispettivo. L'ordine di priorità tra più acquirenti dal medesimo dante causa resta comunque disciplinato dall'articolo 2644.
La norma stabilisce una tutela speciale per l'ipoteca legale del venditore o del condividente: se iscritta contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o di divisione, prevale sulle iscrizioni o trascrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.
Quando si applica
- Un acquirente compra un immobile da chi non ha mai trascritto il proprio atto d'acquisto nei registri.
- Un creditore iscrive un'ipoteca contro un debitore il cui titolo di proprietà non risulta ancora trascritto.
- Un venditore iscrive l'ipoteca legale a garanzia del prezzo contestualmente alla trascrizione della vendita.
- Un condividente iscrive ipoteca legale per il conguaglio al momento della trascrizione dell'atto di divisione.
Cosa questo articolo non dice
- La validità del contratto di compravendita tra le parti contraenti, regolata dalle norme generali sul contratto.
- La risoluzione del conflitto tra più acquirenti dello stesso bene dal medesimo dante causa, disciplinata dall'articolo 2644.
- L'elenco tassativo degli atti soggetti a trascrizione, individuato dalle norme precedenti.
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