Forme per l'annotazione - Art. 2656
L'articolo 2656 del Codice Civile stabilisce che l'annotazione si esegue secondo le norme per la trascrizione, in quanto applicabili.
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2656 del Codice Civile detta una regola di rinvio: la forma con cui si esegue l'annotazione – cioè la nota marginale apposta su un atto già trascritto nei pubblici registri immobiliari – è quella prevista per la trascrizione. Non crea procedure proprie, ma richiama le norme degli articoli successivi (dal 2657 in poi) che disciplinano la trascrizione, limitatamente a quelle applicabili all'annotazione.
In pratica, chi deve annotare un atto o una sentenza (ad esempio una domanda giudiziale, una sentenza di nullità o l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario) deve redigere una nota di annotazione con le stesse caratteristiche di forma della nota di trascrizione: contenuto, presentazione al conservatore, modalità di esecuzione. Tuttavia, non tutte le norme sulla trascrizione sono adatte all'annotazione: l'articolo lascia al conservatore e all'operatore il compito di applicare solo quelle compatibili con la natura marginale dell'annotazione.
Quando si applica
- Quando un creditore chiede l'annotazione della domanda di nullità di un atto di vendita trascritto, la nota di annotazione deve essere redatta con le stesse forme della nota di trascrizione (art. 2659).
- Quando si annota la sentenza che dichiara la simulazione di un contratto già trascritto, la presentazione dell'atto al conservatore segue le regole della trascrizione (art. 2658).
- Quando si annota l'accettazione di eredità con beneficio di inventario su un immobile già trascritto a nome del defunto, la forma è quella prevista per la trascrizione degli acquisti a causa di morte (art. 2660).
- Quando si annota la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 2647) su un bene già trascritto, la nota deve rispettare le norme di forma della trascrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce il contenuto dell'annotazione, né gli effetti giuridici che essa produce; per questi aspetti occorre fare riferimento agli articoli specifici (ad es. 2652, 2653, 2654, 2655).
- Non fissa termini o decadenze per eseguire l'annotazione; i termini sono quelli previsti dalle singole disposizioni che obbligano all'annotazione.
- Non disciplina l'annotazione di atti diversi da quelli soggetti a trascrizione (es. annotazioni anagrafiche o di stato civile), che seguono normative speciali.
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